Comune di Forlì
Unità Partecipazione
ESTRATTO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 8.5.2013
trasmessa ai Presidenti di Circoscrizione ai fine della sua diffusione in merito a
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE DA
INSETTI VETTORI, PORTATORI DI MALATTIE TRASMISSIBILI ALL’UOMO ATTRAVERSO
LE LORO PUNTURE, IN PARTICOLARE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) E
CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI FORLÌ,
RELATIVAMENTE AL PERIODO 15 MAGGIO - 31 OTTOBRE 2013
IL SINDACO ORDINA
nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 ottobre 2013:
A) a tutti i soggetti proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di AREE STRUTTURATE CON O SENZA SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE
METEORICHE quali: privati CITTADINI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI e di SOCIETA’,
CONDUTTORI DEGLI ORTI e degli SPAZI APERTI (giardini privati e pubblici, polisportivi, ecc.)
di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi,
balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni,
lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta
d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o
l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in
modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura
mediante coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei
tombini; non si applicano tali proscrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di
monitoraggio dell’infestazione e gestite dall’Azienda USL;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli
stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di
acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La
periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le
indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5
giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
4. pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in
modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. provvedere al taglio periodico dell’erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati (delimitati ai
sensi del vigente Nuovo Codice della Strada) e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al
confine di questi;
7. introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi, svuotare le fontane
e le piscine non in esercizio o eseguire trattamenti larvicidi;
8. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro
esposizione all’aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;
9. privilegiare per orti e giardini l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di
volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; diversamente, procedere alla loro chiusura
mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione
dell’acqua nei tombini; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (esempio teli di plastica) in modo
da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia e/o di irrigazione; non si applicano tali
prescrizioni alle ovitrappole gestite dall’Azienda USL per il monitoraggio delle infestazioni;
10. di consentire l’accesso alle proprietà private esclusivamente nell’area esterna all’abitazione, del
personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino
di riconoscimento;
... omississ.lettere B) – C) - D) – E) – F) – G) - H)
I) all’interno dei CIMITERI COMUNALI e PARROCCHIALI qualora non sia disponibile acqua trattata
con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del
vaso deve essere trattata con prodotto di sicura efficacia larvicida ad ogni ricambio, oppure svuotare,
risciacquare e cambiare l’acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente. Introdurre sabbia
fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti se collocati all’aperto. Inoltre tutti i
contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da
evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
ORDINA
A TUTTE LE CATEGORIE SOPRACITATE
di consentire l’accesso alle aree private recintate al personale incaricato delle attività di controllo
riconoscibile per la divisa e/o l’apposito tesserino.
AVVERTE
A) che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano
avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
B) che le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono punite con le sanzioni
amministrative pecuniarie che sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 24/03/2004, come
segue:
coloro che trasgrediscono alle disposizioni di cui ai punti A e I sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00; se i trasgressori sono responsabili di attività
produttive o di servizi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro
900,00; (omissis)
a tutti i trasgressori della presente Ordinanza, oltre ad essere passibili della sanzione di cui ai punti
precedenti, devono provvedere all’adeguamento a quanto previsto dalla presente Ordinanza entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa.
L’inottemperanza del ripristino costituisce nuova violazione passibile della sanzione amministrativa
pecuniaria corrispondente.
DISPONE
che sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente Ordinanza e per contestare le previste
sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda U.S.L. di Forlì (Dipartimento di Sanità
Pubblica), le Guardie Ecologiche Volontarie (raggruppamento di Forlì) nonché ogni altro agente od ufficiale
di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la
disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di
avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni
alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di
validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del comune di Forlì.
DISPONE ALTRESI’
Che in presenza di casi sospetti od accertati di situazioni di intestazioni localizzate di particolare consistenza,
con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture
per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di
rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori
ordinanze con tingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di
destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal
Comune
IL SINDACO
Roberto Balzani
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