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Articolo inserito da vecchiazzano. it in data 28/04/2019
Storia
tratto da Libro di Salvatore Gioiello
letto 20167 volte in 5 anni 7 mesi e 2 giorni (9,9)
La societa di mutuo soccorso nel 1892

Fra le opere sociali realizzate dal parroco di Vecchiazzano don Antonio Brurtaccirti, figura anche una Società di Mutuo Soccorso fra coloni, bracciartti e artieri di campagna del Comune di Forlì, composta da 30 soci attivi,

Si tratta di una delle prime forme di previdenza che stabilivano l'erogazione di urt sussidio giornaliero ai lavoratori iscritti colpiti di malattia o ímpediti ad espletare gli obblighi lavorativi. La lettura dello statuto, approvato dall'assemblea costitutiva tenuta il 14 febbraio 1892, risulterà di estremo interesse soprattutto se integrato dai ricordi degli anziani delle nostre famiglie, di coloro che furono protagonisti di una lunga, difficile condizione operaia.

STATUTO DELLA FRATELLANZA IN VECCHIAZZANO
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

 tra coloni, braccianti ed artieri di campagna nel Comune di Forlì

 

14 Febbraio 1892

 

STATUTO APPROVATO NELLA 1° ASSEMBLEA GENERALE

  

Natura - Scopo - Durata della Società

Art. 1° - È costituita in Parrocchia di Vecchiazzano Comune di Forlì una società con il titolo: “LA FRATELLANZA” società di mutuo soccorso tra coloni, braccianti, e artieri dimoranti in campagna.

Art. 2° - La società è estranea ai partiti politici, e si compone di persone oneste.

Art. 3° - La società sovviene i soci malati con sussidi.

Art. 4° - La durata della società è illimitata. Qualora dovesse sciogliersi, il patrimonio sociale sarà speso nei sussidi agli infermi che verranno in appresso, e che erano inscritti come soci all’atto dello scioglimento della società.

  

Categorie

Art. 5° - La società si compone di tre categorie, cioè di soci attivi, benefattori, benemeriti. I soci benefattori e benemeriti prestano il loro concorso morale e materiale senza diritto a beneficio. I soci attivi godono i benefici sociali.

Art. 6° - I soci attivi possono essere ascritti a queste condizioni, cioè che sieno:

a)   Domiciliati in Parrocchia a Vecchiazzano, o in qualunque altra del Comune di Forlì fuori città e sobborghi.

b)  Di sana e robusta costituzione fisica.

c)   Di età non minore di 15 né maggiore di 45 anni.

Art. 7° - Alla categoria dei soci benefattori e benemeriti possono ascriversi tutti i cittadini dello Stato.

 

Ammissione

Art. 8° - L’ammissione alla società è accordata dal Consiglio. La domanda di ammissione si deve fare alla Presidenza.

Art. 9° - Ogni socio attivo deve pagare una tassa mensile di cent. 50, e all’atto di ammissione paga una tassa proporzionale alla sua età da saldarsi entro i primi sei mesi.

Tabella per la tassa di ammissione

Dai 15  anni  ai    20    paga   £      1

        21                 25             1,50

        26                 30             2

        31                 35             2,50

        36                 40             3

        41                 45             4

Questa tassa può pagarsi in una sol volta, o a rate mensili non minori di una mezza lira.

Art. 10° - Pei soci benefattori la tassa D’ammissione non potrà essere inferiore ad una lira, ed il contributo mensile non minore di cent. 50.

Art. 11° - Il socio benefattore ascritto in età non superiore ai 40 anni, che documenti la propria povertà, dopo non meno di tre anni dall’ammissione, potrà passare alla categoria dei soci attivi.

Art. 12° - Il titolo di socio benemerito si acquista con un offerta non minore di lire 5.

Art. 13° - Non sono ammessi alla società i condannati per colpe disonoranti, gli ubbriaconi, i vagabondi.

 

Decadenza

Art. 14° - Il socio, che da tre mesi non paga la quota mensile, non ha diritto al sussidio per malattia.

Art. 15° - Il socio, che da quattro mesi non paga la quota mensile, per non essere cancellato, pagherà una multa di cent. 40 e gli arretrati.

 

Espulsione

Art. 16° - Qualunque socio potrà essere espulso se:

a)   all’atto dell’ammissione abbia taciuto malattie croniche, o per godere del sussidio simuli od aggravi con artifizi la propria malattia.

b)  sia condannato a pena criminale per delitto contro le persone e la proprietà.

c)   se condannato a pena correzionale per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi.

d)  se notoriamente tenga una condotta immorale, maltratti la propria famiglia, o si abbandoni all’ubbriachezza al vagabondaggio.

e)   se tenti lo scioglimento della società con scritti o discorsi eccitanti a diffidenza e sospetto, o cerchi con mezzi sleali ed illeciti portarvi il disonore e la discordia.

f)   se rechi false accuse, o si abbandoni a gravi vie di fatto contro un socio.

g)  se sia stato insolente nell’assemblea generale.

Art. 17° - L’espulsione viene decretata dal consiglio direttivo, e comunicata dalla presidenza al socio espulso.

Art. 18° - Il socio espulso o rinunciatario, non conserva alcun diritto sui contributi versati.

 

Riammissione

Art. 19° - Il socio decaduto per morosità o rinunciatario potrà essere riammesso, purché paghi la tassa di ammissione secondo la sua età.

 

Doveri

Art. 20° - Il socio dovrà condurre una vita laboriosa ed onesta, ed osservare scrupolosamente lo statuto.

Art. 21° - Ogni socio è tenuto a pagare puntualmente i contributi.

Art. 22° - Il socio attivo dovrà entro i tre primi giorni di malattia sottomettersi alla cura di un medico laureato, e premunirsi del certificato medico per ottenere il sussidio.

Art. 23° - È dovere di ogni socio, che il suo matrimonio abbia il doppio carattere di religioso e civile, e chi non si uniformi a questo articolo cessa di appartenere alla società.

Art. 24° - Il socio dovrà custodire e rendere ostensibile ad ogni richiesta della Presidenza il libretto, che gli sarà consegnato all’atto dell’ammissione dietro pagamento di £ 0,20.

 

Diritti

Art. 25° - Ogni socio, che trovasi in regola colla società, interviene all’assemblea generale, è elettore ed eleggibile alle varie cariche della società.

Art. 26° - Il socio ha diritto di presentare alla Presidenza quelle proposte e reclami, che nell’interesse proprio e della società credesse opportuni.

 

Sussidi

Art. 27° - Ogni socio attivo ammalato e impedito al lavoro dopo il terzo giorno di ciascuna malattia ha diritto al sussidio giornaliero di £ 0,80, salvo che il Consiglio direttivo, tenuto calcolo del fondo di cassa, creda opportuno di aumentare, o diminuire tale sussidio: e ciò dovrà comunicarsi all’assemblea generale nella convocazione annuale.

Art. 28° - Cessa di pagare la tassa mensile, sinché ritorna in patria, quel socio, che verrà chiamato sotto le armi, o che va a prestare l’opera sua temporaneamente in qualche luogo molto lontano: ed in detto tempo gli verrà sospeso ogni sussidio.

Art. 29° - In occasione di malattie epidemiche contagiose, il Consiglio stabilirà sul sussidio da darsi.

Art.  30° -  Il sussidio ordinario può avere la durata sino a 2 mesi.

Art. 31° - Passati i primi due mesi di sussidio ordinario, qualora il socio continuasse nella malattia, avrà un sussidio straordinario di £ 0,40 al giorno per altri due mesi.

Art. 32° - Ogni socio malato ha diritto di far ritirare il sussidio ogni otto giorni dietro certificato medico: e tale sussidio cessa, appena il socio viene dichiarato fuori di convalescenza.

Art. 33° - Passati i quattro mesi, seguitando la malattia, cessa il sussidio, salvo nuove disposizioni.

Art. 34° - Non vi è diritto a sussidio, quando la malattia è cagionata dall’abuso del vino o dal mal costume.

Art. 35° - Tutti i soci attivi dopo sei mesi dalla data di ammissione, purché abbiano versata la tassa di ammissione e le quote mensili, hanno diritto ai sussidi, se cadono infermi.

Art. 36° - Quando il socio gode il sussidio, sarà dedotto da quello la tassa mensile da esso dovuta.

Art. 37° - Quando un socio, che non ha ricevuto ancora quattro mesi di sussidio consecutivo, ricade nella stessa malattia entro un periodo di venti giorni, il nuovo sussidio sarà considerato come continuazione dell’ultimo avuto.

Art. 38° - Il socio attivo, che da 25 anni fa parte della società, qualora per vecchiaia o per altra ragione indipendente dalla sua volontà, sia inabile a qualsiasi sorta di lavoro, ha diritto di essere esentato per sempre dalla tassa mensile, mediante domanda alla Presidenza, ed approvazione dell’assemblea generale, e godere del sussidio in occasione di malattia.

 

Direzione

Art. 39° - La società avrà un Presidente, un vice Presidente, un Segretario Contabile, un Cassiere, tre Sindaci, Consiglieri e Consulenti sanitari in ragione di uno per ogni 20 soci.

Art. 40° - La società avendo sua sede in Vecchiazzano, questa Parrocchia avrà sempre non meno di quattro consiglieri e quattro consulenti sanitari propri eletti dall’Assemblea generale.

Art. 41° - Tutte le cariche sociali si adempiono gratuitamente.

Art. 42° - È desiderabile che all’ufficio di Presidenza sia scelto uno fra i soci benefattori, se ciò sia possibile.

Art. 43° - Il Presidente rappresenta la società, presiede il Consiglio e l’Assemblea: ne firma gli atti, vigila alla cassa e sulla segreteria.

Art. 44° - Il vice-Presidente deve esercitare tutti gli uffici del Presidente in sua assenza.

Art. 45° - Il segretario contabile deve tener nota di tutti gli atti del consiglio e dell’assemblea: tiene la corrispondenza: emette e firma i mandati assieme alla Presidenza: redige i verbali, e l’annuo resoconto morale ed amministrativo.

Art. 46° - Il Cassiere riceve e costudisce i capitali e le entrate sociali: paga i mandati regolarmente emessi: ed in ogni mese presenta al consiglio lo stato di cassa colle debite spiegazioni.

Art. 47° - Il Cassiere deve tenere un fondo di cassa di £ 50 per i sussidi, ed il resto del capitale sociale in un istituto di credito, preferibilmente la Cassa di Risparmio con libretto vincolato in nome della società.

Art. 48° - Il Sindaco deve sorvegliare l’andamento amministrativo della società, e darne resoconto all’Assemblea generale. Dei tre sindaci due sono effettivi e l’altro supplente.

Art. 49° - I sindaci possono essere scelti anche fra i soci benemeriti.

Art. 50° - I consiglieri dovranno radunarsi all’Ufficio della società la seconda domenica d’ogni mese per verificare lo stato di cassa, presentare i reclami dei soci: discutere sulle domande di ammissione alla società: invigilare sui consulenti sanitari: e riferire sull’andamento economico e morale della società.

Art. 51° - Le deliberazioni ordinarie del Consiglio sono valide quando sono presenti la metà del Consiglio direttivo più uno.

Art. 52° - I consulenti sanitari dovranno invigilare sui soci infermi, darne relazione ai consiglieri, presentarsi al consiglio quando sieno invitati dalla Presidenza.

Art. 53° - Il Consiglio nomina l’esattore per le riscossioni. L’opera dell’esattore viene retribuita nella maniera e misura, che verranno pattuite fra esso ed il Consiglio.

Art. 54° - All’esattore sarà consegnato un bollettario a stampa per esigere le quote mensili dei soci, ed alla fine di ogni mese deve presentare al segretario contabile il suddetto bollettario per conoscere le esigenze e perché ne emetta ordinativo di versamento al Cassiere della società.

Art. 55° - Onde formare un fondo di cassa è stabilito che i sussidi non cominceranno a decorrere se non dopo sei mesi dall’ammissione nella società.

 

Assemblea generale

Art. 56° - L’assemblea generale si raduna ordinariamente ogni anno nel primo tremestre, per discutere e deliberare in ordine a quanto le verrà sottoposto dal Consiglio direttivo. Per urgenti bisogni può anche radunarsi straordinariamente in qualsiasi mese dell’anno dietro invito della Presidenza, o domanda di almeno venti soci.

Art. 57° - Le deliberazioni dell’assemblea sono valide, quando sia presente la terza parte dei soci, purché non si tratti di modificazioni allo statuto, o scioglimento della società, nei quali casi è necessaria la presenza di non meno due terzi dei soci.

Art. 58° - Qualora non vi sia il numero legale, l’Assemblea sarà sciolta, e riconvocata dopo quindici giorni. Le deliberazioni prese nella seconda convocazione saranno valide, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché non si tratti della seconda parte dell’art. 57°.

Art. 59° - Aperta la seduta, il Presidente regola le discussioni secondo le consuetudini: accorda successivamente la parola a chi la domanda, e la toglie a chi esce d’argomento, o manca di rispetto ai soci: nel qual caso il socio potrà essere messo alla porta, ed anche espulso dalla società.

Art. 60° - Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti.

 

Onoranze funebri

Art. 61° - in occasione della morte di un socio, la società riconosce il dovere di attestare l’affetto, che rannoda i singoli suoi componenti: per cui tutti i soci sono sempre pregati a prendere parte alle ultime onoranze, che si rendono al defunto.

 

Disposizioni transitorie

Art. 62° - La società ha la sua sede nella Canonica di Vecchiazzano, salvo ulteriori deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 63° - I soci inscritti a tutto Febbraio 1892 sono esentati dalla tassa di ammissione.

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